Il Codice Rosso è legge dello Stato
a cura di Marina Basile
Il codice rosso è finalmente legge dello Stato. Il provvedimento è passato al Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario. Si tratta di uno strumento nato a sostegno delle tante donne che quotidianamente sono minacciate, perseguitate, stalkerizzate, soggette a qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica da parte di uomini, quasi sempre ex compagni o mariti, che gravitano intorno ad esse come schegge impazzite.
Le statistiche parlano di una vittima ogni 72 ore e ci forniscono la fotografia di un Paese in cui la “violenza contro le donne” sembra soprattutto un problema culturale, ed è proprio lì che occorre intervenire. Per fortuna, anche grazie al supporto fondamentale di associazioni, come Gens Nova onlus, negli ultimi anni qualcosa sta cambiando, anche se molto resta ancora da fare.
Ecco quindi che il Codice Rosso diventa lo strumento per non far sentire le donne sole e indifese. Non è di certo la ricetta magica, né tantomeno la soluzione definitiva a questo grossissimo problema, ma costituisce un primo importante passo per dare avvio alla rivoluzione culturale di cui il nostro Paese ha bisogno.
Abbiamo intervistato il presidente dell’associazione Gens nova onlus, l’avvocato Antonio Maria La Scala, ormai da più di 10 anni fervente paladino a difesa delle donne, per chiedere ulteriori delucidazioni in merito alle novità introdotte dalla legge appena approvata.
Avvocato La Scala, lei e la sua associazione siete stati sin da sempre i fautori e i promotori di proposte di legge a sostegno delle donne vittime di violenza di genere. Cosa ne pensa del “Codice Rosso”?
“Sono molto soddisfatto dell’approvazione di una legge che interviene con maggior vigore a tutela delle donne. Il Codice Rosso, infatti, non punta solo sull’inasprimento delle pene per combattere il diffondersi di violenze, maltrattamenti e femminicidi, ma fa leva sul 'fattore tempo' come elemento chiave per contrastare ed evitare il dilagare dei fatti di cronaca che quasi quotidianamente riempiono le pagine dei giornali. Inoltre osservo con compiacenza che il testo di legge contiene contenuti o una parte di contenuti, che posso dichiarare con orgoglio di sentire miei e dell’associazione che ho l’onore di presiedere. Ricordo che siamo stati tra i primi a procedere alla raccolta firme per la cosiddetta legge di omicidio di identità, ossia quella figura appena introdotta di reato autonomo perché deturpa il volto e il viso di una donna attraverso l’uso di sostanze infiammabili o acidi. Quella è stata una mia battaglia iniziata tre o quattro anni fa. Adesso finalmente si avranno procedimenti penali più veloci per prevenire e combattere la violenza di genere”.
Può illustrarci brevemente i punti di novità introdotti dal Codice rosso?
“Il disegno di legge è composto da 21 articoli che individuano reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. In virtù di tali reati si è intervenuti sul codice di procedura penale per rendere più veloce il procedimento penale e di conseguenza accelerare l’adozione di eventuali misure a protezione delle vittime. Il provvedimento inoltre incide sul codice penale con l’inasprimento delle pene per alcuni reati.
In particolare le novità introdotte riguardano: La velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari. La polizia giudiziaria dovrà riferire immediatamente al pubblico ministero, il quale entro 3 giorni dovrà assumere informazioni dalla persona che ha denunciato i fatti di reato. L’immediatezza delle indagini è un grosso elemento di novità perché consente di comprendere subito la dinamica dei fatti e la cristallizzazione delle prove, anche al fine di saggiare le persone che vengono ascoltate;
Un anno per le denunce. Una donna avrà ben 12 mesi di tempo per denunciare una violenza sessuale subita anziché i 6 previsti fino a oggi;
Lo stalking: la reclusione passa "da sei mesi a cinque anni" a "da uno a sei anni e sei mesi"; Il rafforzamento del divieto di avvicinamento;
La punizione del matrimonio forzato. Innovazione questa introdotta dal Codice Rosso che punisce, con la reclusione da uno a 5 anni, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio con il contestuale aggravamento della pena in caso di matrimonio forzato di minori;
Maggiori risorse per gli orfani di femminicidio;
Elevazione della pena per maltrattamenti e atti persecutori contro familiari e conviventi. La fattispecie viene ulteriormente aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità;
Revenge porn: carcere da uno a sei anni e multe fino da 5mila a 15mila euro per chi diffonde foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi del partner dopo la fine di una relazione. La stessa pena si applica anche a chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso dei protagonisti. Previste aggravanti se il reato è commesso dal partner o da un ex con diffusione via social. Maggiori tutele per disabili e donne in gravidanza. La lotta al revenge porn è un altro aspetto innovativo della legge, da me fortemente auspicato;
Trattamento psicologico per condannati per reati sessuali. È prevista la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari;
Formazione specifica per polizia e carabinieri. La legge stabilisce l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria "in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere". Misura per me importantissima e chi mi conosce sa che organizzo già da più di 10 anni corsi di formazione, anche privati, a carattere tecnico-professionale alle forze di polizia;
Stretta contro chi sfregia con acido. Nel codice penale viene introdotto il nuovo reato per chi provoca deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con acido o sostanze infiammabili;
Aggravamento della pena per violenza sessuale. La violenza sessuale sarà punita con il carcere da sei a dodici anni, aggravata ove a subirla sia relativa ad atti sessuali con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Finalmente è stata abolita la diversificazione della pena precedentemente prevista tra differenti fasce di età dei minori vittime di violenza sessuale. Avevamo quella aberrazione del nostro sistema che prevedeva un diverso trattamento e una diversificazione di pena a seconda che la vittima avesse più o meno di dieci anni. Adesso per fortuna tutti i minori vengono trattati alla stessa stregua, se di età inferiore ai 14. Interessante anche l’aumento della pena a chi offre denaro a una minore con cui ha rapporti sessuali. È un’altra delle mie battaglie per le quali mi sono sgolato perché non si può parlare assolutamente di prostituzione minorile, non è possibile pensare che esista una tale forma di prostituzione. Degno di nota l’incremento delle pene apportati nel ‘minimo' per evitare che chi dovesse ricorrere al patteggiamento non si trovi poi subito a piede libero”.
Cosa si può ancora fare per far cessare la violenza sulle donne?
“Adesso bisogna lavorare molto sulla prevenzione, nelle scuole, nelle associazioni, nei centri sociali, nelle parrocchie, nei centri sportivi, nelle associazioni culturali. Tutti insieme dobbiamo fare una lavoro spaventoso finalizzato ad educare il cittadino, sin dalla nascita, in modo tale da non avere quelle condotte che per 2000 anni di storia lo hanno indotto ad avere comportamenti aberranti nei confronti delle donne”.
Fonte: Quotidiano di Bari